1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse e, ogni tre mesi, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, nei settori di cui all'articolo 8, comma 1, posizioni lesive del pluralismo informativo e della libera diffusione delle idee e dei valori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 2 della presente legge.
2. La verifica sul grado di pluralismo effettuata ai sensi del comma 1 è indipendente da quella relativa al numero delle reti o alla quantità di risorse economiche e riguarda l'impatto delle posizioni delle imprese nel settore delle comunicazioni sonore e televisive sul pluralismo informativo. La verifica nel grado di pluralismo deve valutare principalmente:
a) gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali, e delle opere cinematografiche o fonografiche;
b) gli indici di ascolto.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua gli ulteriori criteri e parametri tramite i quali valutare il grado di pluralismo delle fonti di informazione tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e definisce i presupposti, i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 4.
4. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riscontri l'esistenza di posizioni lesive del pluralismo informativo, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché